La ASGI (Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione) lancia un appello al Parlamento affinché non vengano approvate le disposizioni in materia di cui all’art. 45, comma 1 lett. f) del ddl “Sicurezza” (C-2180) in quanto “suscettibili, se approvate, di causare gravissime violazioni dei diritti fondamentali dei minori (oltrechè dei loro genitori)”.
Le adesioni all’appello possono essere inviate all’indirizzo: info@asgi.it, mentre il testo dell’appello può essere scaricato cliccando qui.
A questo proposito Alfredo Mantovano, sottosegretario all’Interno, sostiene che “Nel disegno di legge sulla sicurezza non c’è alcun divieto di iscrizione all’anagrafe per i figli dei clandestini. In base alla norma contestata per lo straniero in posizione irregolare l’assenza di permesso di soggiorno inibisce solo di ottenere il rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni e altri provvedimenti di suo interesse. Nessun articolo e nessun comma, invece, gli inibisce di dichiarare la nascita di un figlio”.
Le parole del sottosegretario all’Interno fanno supporre che non sappia neanche di cosa stia parlando, anzi lasciano decisamente intuire che non abbia la minima idea di quale sia la situazione che tale normativa dovrebbe regolare. E infatti, quando gli è stata fatta notare l’incongruenza delle sue parole con la realtà contingente ha dichiarato che “l’equivoco sorge dalla eliminazione, effettuata dalla nuova norma, del riferimento agli atti dello stato civile. L’esame alla Camera permetterà di chiarire la questione oltre ogni dubbio e, se fosse necessario, di renderla ancora più incontrovertibile, esplicitando una possibilità, la dichiarazione di nascita, che a nessuno è mai venuto in mente di precludere”.
Affermazioni che lasciano molto da pensare. Il confine tra fascismo e incompetenza è sempre più sfumato e confuso. Oppure, più probabilmente, è proprio questo il fascismo.
Tanto per capire di cosa stiamo parlando – e perché questo art. 45, comma 1 lett. f vada a ledere i diritti dei figli di persone senza documenti, vediamo il testo di legge com’è adesso e come sarebbe se il disegno di legge sulla sicurezza venisse applicato:
DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998 n. 286, Art. 6
Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 6; r.d. 18 giugno 1931, n. 773, artt. 144, comma 2 e 148)
Testo di legge attuale:
COMMA 2: Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all’accesso a pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno di cui all’articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati.
Testo di legge previsto dal disegno di legge “Disposizioni in materia di sicurezza”, approvato dal senato e ora in discussione alla camera:
COMMA 2: Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti all’accesso alle prestazioni sanitarie di cui all’articolo 35, i documenti inerenti al soggiorno di cui all’articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati.
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Questa modifica del testo non comporta solo un’impossibilità dei genitori senza permesso di soggiorno di riconoscere i propri figli. Essa comporta anche che per esempio non possano avvenire matrimoni tra persone senza documenti e persone con documenti, il che ha gravi elementi di incostituzionalità.
Secondo la ASGI si violerebbe, così, il limite previsto dall’art. 117, comma 1 Cost. che impone alla legge di rispettare gli obblighi internazionali, perché prevedendo un limite assoluto ed inderogabile alla celebrazione e registrazione di matrimoni nei quali anche uno solo dei nubendi sia sprovvisto di un valido titolo di soggiorno impedisce l’esercizio del diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, diritti garantiti dall’art. 12 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848) e dall’art. 23, comma 2 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, firmato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881).
Anche il Consiglio Costituzionale francese si è pronunciato con i medesimi toni quando in Francia si è tentata l’introduzione di una normativa simile attraverso un disegno di legge che è stato fortunatamente poi ritirato.
[Fonti: http://www.asgi.it/index.php?page=nws.home&idint=cn09030902 e
http://www.repubblica.it/2009/03/sezioni/politica/dl-sicurezza-3/appello-bambini-invisibili/appello-bambini-invisibili.html ]